IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige"; Visto l'articolo 12 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, recante "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio", nel quale e' previsto che la Giunta provinciale fissi con apposito regolamento i requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscizione all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio; Vista la deliberazione n. 12561 del 10 settembre 1993, con cui la Giunta provinciale ha approvato il predetto regolamento; Decreta: Di emanare il "Regolamento concernente i requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione all'albo degli esperti in urbanistiea e tutela del paesaggio", secondo il testo che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Trento, 14 settembre 1993 BAZZANELLA Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1993 Registro n. 20, foglio n. 200 ---------- REGOLAMENTO CONCERNENTE I REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ESPERTI IN URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO Art. 1. 1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, l'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio.