IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670,  recante  "Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-
Alto Adige";
   Visto l'articolo 12 della legge provinciale 5 settembre  1991,  n.
22,  recante  "Ordinamento  urbanistico e tutela del territorio", nel
quale e' previsto  che  la  Giunta  provinciale  fissi  con  apposito
regolamento  i  requisiti  oggettivi  e  soggettivi  per  l'iscizione
all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio;
   Vista la deliberazione n. 12561 del 10 settembre 1993, con cui  la
Giunta provinciale ha approvato il predetto regolamento;
 
                              Decreta:
 
   Di  emanare  il  "Regolamento  concernente i requisiti oggettivi e
soggettivi per l'iscrizione all'albo degli esperti in  urbanistiea  e
tutela  del  paesaggio",  secondo  il testo che, allegato al presente
decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
   Il presente decreto sara' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
    Trento, 14 settembre 1993
 
                             BAZZANELLA
 
Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1993
Registro n. 20, foglio n. 200
 
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REGOLAMENTO CONCERNENTE I REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER
   L'ISCRIZIONE  ALL'ALBO  DEGLI  ESPERTI IN URBANISTICA E TUTELA DEL
   PAESAGGIO
 
                               Art. 1.
 
   1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale
5 settembre 1991, n. 22, l'albo degli esperti in urbanistica e tutela
del paesaggio.